Art. 4 — Differimento termini e regolamentazione in materia contributiva
DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608
Testo vigente dal 26 settembre 1996
DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608
Testo vigente dal 26 settembre 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1996 al 26 settembre 1996. 699 parole tolte, 16 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La decorrenza dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' differita al 30 giugno 1996 per coloro che risultano gia' pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e al 1 aprile 1996 per coloro che risultano non iscritti alle predette forme; per gli stessi soggetti il termine per la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 27, della citata legge n. 335 del 1995, e' ulteriormente differito, rispettivamente, al 31 luglio 1996 e al 30 aprile 1996. Per i soggetti nei cui confronti l'obbligo contributivo decorre dal 1 aprile 1996, il versamento del contributo dovuto in relazione ai compensi corrisposti nei mesi di aprile e maggio 1996 e' effettuato entro il 20 giugno 1996. E' istituito, quale organo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Comitato amministratore della gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, composto da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei committenti, che contribuiscono alla gestione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle rispettive associazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Il presidente del Comitato e' eletto dal Comitato stesso tra i propri membri. Il Comitato amministratore svolge nell'ambito della gestione i medesimi compiti indicati nell'articolo 36 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni, e decide in unica istanza i ricorsi in materia di prestazioni. Fino alla costituzione del predetto Comitato, da effettuarsi entro il 31 dicembre 1996, le sue funzioni sono esercitate da un commissario nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando l'obbligo del versamento alla gestione separata di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, del contributo del 10 per cento commisurato ai predetti redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi, hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento di cui al comma 3 e' effettuato entro il limite del massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995, secondo le modalita' stabilite dall'INPS, alle seguenti scadenze:
tolto: a) entro il 31 maggio di ciascun anno, in acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo di cui al comma 3 risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;
tolto: b) entro il 30 novembre di ciascun anno, in acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo di cui al comma 3 risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;
tolto: c) entro il 31 maggio di ciascun anno, a saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui al comma 4, lettera c), risultino gia' versate all'INPS somme superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al comma 3, l'eccedenza viene contabilizzata dall'INPS come acconto degli eventuali importi dovuti dai soggetti assicurati nell'anno successivo. Su richiesta l'eccedenza e' restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione degli interessi nella misura e secondo le modalita' stabilite dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1995 rideterminati proporzionalmente in relazione alla decorrenza dell'obbligo di cui al comma 1. Il versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere calcolato escludendo i compensi relativi a fatture emesse fino alle date di decorrenza del predetto obbligo, anche se riscosse in periodi successivi.aggiunto: DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-07-26;396~art4 · fonte del testo
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