Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 luglio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 28 maggio 1996 al 28 luglio 1996. 409 parole tolte, 16 parole aggiunte.

tolto: Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma di detto articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttivita', qualita' ed altri elementi di competitivita' assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Agli effetti dell'esclusione della retribuzione imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 e' stabilito entro il limite massimo del 3 per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono. In fase di prima applicazione, tale limite non puo' superare la misura dell'1 per cento. Le erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad un contributo di solidarieta' del 10 per cento, a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Il predetto contributo non e' dovuto quando tali erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Se e' destinata a tale finalita' solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si applica sulla parte residua. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione nelle forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Il regime contributivo di cui ai commi 1 e seguenti non si applica quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai fini dell'applicazione del regime contributivo previsto dal presente articolo i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro 15 giorni dalla data della loro stipulazione a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce; i contratti gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il 30 giugno 1996. Il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato del regime contributivo di cui al comma 1, oltre al versamento dei contributi evasi, e' tenuto al pagamento delle sanzioni civili ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge.aggiunto: DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-05-27;295~art5 · fonte del testo

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