La misura delle pensioni a carico del Fondo, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari, sara' variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il comitato di vigilanza, quando l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica avra' subito una variazione, in aumento o in diminuzione, pari o superiore al 2 per cento, rispetto a quelle che ha determinato la precedente variazione. La variazione di cui al precedente comma avra' decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima. Ogni qualvolta dovra' procedersi alla variazione della misura delle pensioni ai sensi del presente articolo, la variazione stessa sara' limitata, per le pensioni con decorrenza successiva alla data dell'ultima variazione, in relazione al rapporto tra il numero indice del costo della vita riferito all'anno solare in cui si e' determinata la percentuale di variazione e quello dell'anno solare in cui e' compresa la decorrenza della pensione ovvero dell'anno precedente, rispettivamente, se la predetta decorrenza sia posteriore o anteriore al 1 luglio. In caso di perequazione delle pensioni per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i trattamenti minimi non sono suscettibili di variazione qualora risultino superiori alla pensione spettante in base ai periodi di iscrizione al Fondo, adeguata ai sensi delle suddette disposizioni. L'applicazione del presente articolo avra' decorrenza posteriore al 31 dicembre 1971. L'articolo 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, e' abrogato.

Testo vigente dal 6 novembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-29;889~art32 · fonte del testo

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