((A decorrere dal 1 gennaio 1972, gli importi delle pensioni a carico del Fondo, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel quarto comma del presente articolo. Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale e' stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto e' effettuato tra il valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1970 al giugno 1971 ed il valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1969 al giugno 1970. L'aumento delle pensioni non ha luogo quando lo aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al 2 per cento; in tal caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entita' dell'aumento dell'indice del costo della vita. Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al primo gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonche' a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento. L'aumento mensile delle pensioni non potra' essere inferiore, per le pensioni dirette, all'importo che si ottiene applicando la percentuale di cui al primo comma ad un importo pari a 90.000 lire mensili; ne' potra' essere superiore a quello che si ottiene applicando la stessa percentuale all'importo determinato mediante la applicazione della misura massima delle percentuali di commisurazione previste, rispettivamente, fino al 31 dicembre 1975 e dal 1 gennaio 1976, dall'articolo 11, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, al limite massimo della retribuzione che puo' essere presa in considerazione, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, a norma dell'articolo 14, sesto comma, della legge citata e successive modificazioni. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma e' accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 ottobre 1973, n 672

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1972

La L. 22 ottobre 1973, n 672 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la modifica al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1972.

Testo vigente dal 27 novembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 novembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1967 al 27 novembre 1973. 430 parole tolte, 397 parole aggiunte.

tolto: Qualora l'indice medio annuo nazionale del costo della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, pari o superiori al 10 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno 1965, e sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni dalla data del 31 dicembre 1965, si provvedera' ad un adeguamento dell'importo delle pensioni in corso, liquidate con decorrenza anteriore alla data del 1 gennaio 1966, limitatamente all'80 per cento del loro ammontare. Analogamente si provvedera' ad un adeguamento limitato all'80 per cento dell'importo delle pensioni in corso, liquidate con decorrenza anteriore alla data del precedente adeguamento, ogniqualvolta l'indice medio annuo di cui al primo comma avra' subito una ulteriore variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 10 per cento rispetto all'indice che ha dato luogo al precedente adeguamento, e sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni dalla data dell'adeguamento stesso. La misura del predetto adeguamento, da stabilirsi in una stessa percentuale per tutte le pensioni alle quali viene applicata, sara' cosi' determinata: in caso di variazione in aumento del predetto indice: in misura tale che il relativo valore capitale risulti pari allo 0,95 per cento delle retribuzioni soggette a contributo corrisposte agli iscritti dalla data del 10 gennaio 1966 o, per gli adeguamenti successivi al primo, dalla data della precedente variazione, e fino a tutto l'anno precedente a quello in cui ha decorrenza l'adeguamento; in ogni caso la misura dell'adeguamento non potra' superareaggiunto: A decorrere dal 1 gennaio 1972, gli importi delle pensioni a carico del Fondo, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel quarto comma del presente articolo. Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale e' stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto e' effettuato tra il valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1970 al giugno 1971 ed il valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1969 al giugno 1970. L'aumento delle pensioni non ha luogo quando lo aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al 2 per cento; in tal caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entita' dell'aumento dell'indice del costo della vita. Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al primo gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonche' a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento. L'aumento mensile delle pensioni non potra' essere inferiore, per le pensioni dirette, all'importo che si ottiene applicando la percentuale di tolto: aumento dell'indice del costo della vita che ha dato luogo alla variazione; in caso di variazione in diminuzione del predetto indice: in misura pari a quella della variazione stessa, ma comunque contenuta, per ciascuna pensione, entro i limiti corrispondenti all'importo dell'ultima variazione in aumento; in ogni caso la pensione adeguata non potra' risultare di importo inferiore a quello della pensione iniziale: si considerano pensioni iniziali, a tal fine, quelle maturate anteriormente al 1 gennaio 1964, maggiorate delle percentuali di cui al precedente articolo 1, nonche' le pensioni maturate a datare dal 1 gennaio 1964 aggiunto: cui al primo comma ad un importo pari a 90.000 lire mensili; ne' potra' essere superiore a quello che si ottiene applicando la stessa percentuale all'importo determinato mediante la applicazione della misura massima delle percentuali di commisurazione previste, rispettivamente, fino al 31 dicembre 1975 e dal 1 gennaio 1976, dall'articolo 11, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, al limite massimo della retribuzione che puo' essere presa in considerazione, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, a norma dell'articolo 14, sesto comma, della legge citata e successive modificazioni. La variazione tolto: da apportare all'importo delle pensioni in applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e' disposta aggiunto: percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma e' accertata con decreto del tolto: Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza tolto: sociali aggiunto: sociale, di concerto con il Ministro per il tesorotolto: , sentito il parere del Comitato di vigilanza del Fondo, ed avra' decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alle variazioni previste al primo e secondo comma del presente articolo. Il decreto che determina le variazioni indichera' i mezzi con i quali far fronte all'onere derivante dagli aumenti in relazione a quanto e' stabilito nel precedente terzo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 ottobre 1973, n 672

    La L. 22 ottobre 1973, n 672 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la modifica al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1972.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-07-13;583~art9 · fonte del testo

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