A decorrere dal 1 gennaio 1972, l'articolo 9 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 1972, gli importi delle pensioni a carico del Fondo, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel quarto comma del presente articolo. Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale e' stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto e' effettuato tra il valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1970 al giugno 1971 ed il valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1969 al giugno 1970. L'aumento delle pensioni non ha luogo quando lo aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al 2 per cento; in tal caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entita' dell'aumento dell'indice del costo della vita. Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al primo gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonche' a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento. L'aumento mensile delle pensioni non potra' essere inferiore, per le pensioni dirette, all'importo che si ottiene applicando la percentuale di cui al primo comma ad un importo pari a 90.000 lire mensili; ne' potra' essere superiore a quello che si ottiene applicando la stessa percentuale all'importo determinato mediante la applicazione della misura massima delle percentuali di commisurazione previste, rispettivamente, fino al 31 dicembre 1975 e dal 1 gennaio 1976, dall'articolo 11, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, al limite massimo della retribuzione che puo' essere presa in considerazione, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, a norma dell'articolo 14, sesto comma, della legge citata e successive modificazioni. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma e' accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro".

Testo vigente dal 12 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;672~art12 · fonte del testo

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