Art. 24 — Adeguamenti periodici delle pensioni
Articolo abrogato dalla l. 29 ottobre 1971, n. 889.
Abrogato dal 1 dicembre 1971
Articolo abrogato dalla l. 29 ottobre 1971, n. 889.
Abrogato dal 1 dicembre 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 dicembre 1971. 304 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La misura delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione sara' variata, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per i trasporti e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, quando l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, avra' subito una variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 12 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno solare 1957. Analogamente si procedera', successivamente al primo, adeguamento, ogni qualvolta lo stesso indice medio annuo avra' subito altra variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 12 per cento rispetto a quella che ha determinato la precedente variazione. La variazione di cui al precedente comma avra' decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima. Ogni qualvolta dovra' procedersi alla variazione della misura delle pensioni ai sensi del presente articolo, la variazione stessa sara' limitata, per le pensioni, con decorrenza successiva alla data dell'ultima variazione, in relazione al rapporto tra il numero indice del costo della vita riferito all'anno solare in cui si e' determinata la percentuale di variazione e quello dell'anno solare in, cui e' compresa la decorrenza della pensione, ovvero dell'anno precedente, rispettivamente se la suddetta decorrenza sia posteriore o anteriore al 1 luglio. In occasione del primo adeguamento da attuarsi in applicazione del presente articolo le pensioni liquidate con decorrenza, compresa tra il 1 gennaio 1958 e la data di entrata in vigore della presente legge saranno adeguate in relazione all'intera percentuale di variazione al verificarsi della quale sara' disposto l'adeguamento stesso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1971, N. 889
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-07-28;830~art24 · fonte del testo
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