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Il primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dal seguente: "Alle persone indicate nell'articolo 1, che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza". Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dal seguente: "Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale". Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' abrogato.

Testo in vigore dal 9 agosto 1988 al 13 ottobre 2011

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