L'istituto della diffida del questore di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' soppresso ed ogni richiamo allo stesso, operato in disposizioni di legge, e' abrogato. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le diffide in corso, i provvedimenti di diniego o di revoca di licenze ed autorizzazioni, nonche' i provvedimenti di diniego, di revoca o di sospensione della patente di guida emessi in conseguenza della diffida. Tuttavia alle diffide emanate entro il triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge, agli effetti previsti dal primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, e' attribuita l'efficacia dell'avviso di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 5 della presente legge. Ferma restando l'efficacia dei procedimenti di prevenzione gia' definiti, quelli in corso conservano efficacia:

  • a)se iniziati in forza di diffida emanata entro il triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge;
  • b)se iniziati a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 9 agosto 1988

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1988-08-03;327~art1 · fonte del testo

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