Articolo abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Come la Corte ha più volte affermato, per aversi restrizione della libertà personale di cui all'art. 13 Cost. - che rispetto alla libertà di circolazione e soggiorno presenta una diversa sfera di operatività - deve verificarsi una "degradazione giuridica" dell'individuo nel senso dell'avverarsi di una "menomazione o mortificazione della dignità o del prestigio della persona, tale da poter essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere in cui si concreta la violazione dell''habeas corpus'". Tale caratteristica non è riferibile all'istituto del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, così come disciplinato dall'art. 2 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo sostituito dall'art. 3 della l. 3 agosto 1988, n. 327, sia in quanto non suscettibile di esecuzione coercitiva, sia perché l'intimato, una volta raggiunta la nuova sede, è libero di trasferirsi altrove, tranne che nel luogo dal quale è stato allontanato. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327). - Sulla "degradazione giuridica" come elemento qualificante della restrizione della libertà personale, v. S. n. 68/1964; riguardo alla diversa sfera di operatività dei precetti costituzionali relativi alla libertà di circolazione e soggiorno e alla libertà personale, v. S. nn. 2/1956; 45/1960; e ancora 68/1964, nonché O. n. 384/1987 e S. n. 419/1994. red.: G. Leo
Art. 2 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 3 Norme in materia di misure di prevenzione personali · Art. 13 cost. · Art. 16 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1988 al 13 ottobre 2011. 21 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Al primo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono soppresse le parole: "o per la pubblica moralita'".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1988-08-03;327~art3 · fonte del testo
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