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Qualora per le condizioni economiche del conduttore o quando in relazione al rapporto comparativo tra le condizioni economiche del locatore e quelle del conduttore o al profitto che quest'ultimo trae dall'immobile locato, adibendolo anche ad attivita' accessorie, il contratto col solo aumento di cui all'art. 2, comma primo, risulti ingiustamente oneroso a danno del locatore, questi, in mancanza di accordo, puo' chiedere al pretore, competente ai sensi dell'art. 29 della legge 23 maggio 1950, n. 253, la modificazione del contratto stesso, sempre pero' entro i limiti di un aumento del 100 per cento ad anno. Il pretore decidera', sentiti due esperti, uno appartenente alla categoria dei proprietari di immobili urbani affittati e l'altro a quella dei conduttori, che non siano anche proprietari di case, da scegliersi fra quelli indicati in apposito elenco compilato dal presidente del tribunale competente per territorio. Per effetto dell'aumento disposto in questo articolo l'ammontare complessivo del canone non potra' essere superiore a quaranta volte il canone dovuto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669. Se trattasi di immobili contemplati nel terzo comma dell'art. 2 per effetto dell'aumento il canone non potra' superare il doppio di quello stabilito nel contratto originario di locazione.

Testo in vigore dal 14 maggio 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-05-01;368~art3 · fonte del testo

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