Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 43/1963

    Questione infondata
    9 aprile 1963

    Non sussiste contrasto con il principio di eguaglianza tutte le volte che la disparità di trattamento sia determinata da situazioni particolari, di fronte alle quali il legislatore abbia ragionevolmente ritenuto di dover predisporre particolari discipline, purché resti fermo il rispetto dei canoni inderogabili posti nel 1x comma dell'art. 3 della Costituzione e resti esclusa la creazione di privilegi a favore o contro individui o gruppi. (Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 3x comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253, e 2, 2x comma, della legge 1x maggio 1955, n. 368, che, nel regolare il graduale passaggio dal regime vincolistico a quello libero nei contratti di locazione degli immobili urbani, ha disposto limitazioni nella misura degli aumenti dei canoni di locazione a favore di alcune categorie di inquilini economicamente più deboli, la cui identificazione è disciplinata con norme di carattere generale ed astratto).

    Art. 12 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani · Art. 2 Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1955 al 22 dicembre 2008. 378 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: I canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione o all'esercizio di attivita' artigiana o professionale, prorogati ai sensi della presente legge, sono aumentati nella misura del 20 per cento dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1955 e nella stessa misura del 20 per cento per ciascuno degli anni successivi ai quali si riferisce la proroga. Gli aumenti sono computati per il periodo dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1955 sul canone dovuto anteriormente alla sua entrata in vigore e, per ciascuno degli anni successivi, sul canone dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente. La misura dell'aumento stabilita nel comma precedente e' ridotta al 10 per cento nel caso che il conduttore versi in disagiate condizioni economiche, specialmente se tragga i limitati mezzi di vita soltanto dal proprio lavoro o da trattamento di pensione o di quiescenza ovvero se abbia notevole carico di famiglia. La misura dell'aumento e' parimenti ridotta al 10 per cento quando si tratti di immobili locati per la prima volta posteriormente al 31 ottobre 1945 e fino al 1 marzo 1947. Nessun aumento e' dovuto quando si tratti di abitazioni di infimo ordine, come seminterrate, di un solo vano senza accessori, baracche e simili. Nessun aumento si applica per i conduttori che versino in condizioni di poverta', quali i ciechi e sordomuti civili, i pensionati della Previdenza sociale, i mutilati ed invalidi di guerra e del lavoro, i mutilati per servizio contemplati dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, i congiunti di caduti in guerra che fruiscono di pensione ed altri, sempre che essi o i familiari con loro conviventi non abbiano proventi di diversa natura. Gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano anche ai canoni delle sublocazioni prorogate, ma possono essere esclusi o ridotti nella misura, quando il canone gia' risulti eccessivamente elevato. Per effetto degli aumenti disposti nei commi precedenti, l'ammontare complessivo del canone non potra' essere superiore a quaranta volte il canone dovuto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669. Se trattasi di immobili contemplati nel terzo comma, l'ammontare del canone, per effetto dell'aumento, non potra' superare il doppio di quello stabilito nel contratto originario di locazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-05-01;368~art2 · fonte del testo

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