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I periodi di sospensione per i quali e' ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di 36 mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore. Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Testo in vigore dal 1 settembre 1975 al 24 settembre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-08-06;427~art5 · fonte del testo

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