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In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, accordi bilaterali possono prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di predeterminate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel Paese di provenienza. Gli accordi di cui al comma 1 dovranno prevedere procedure e modalita' per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1987 al 2 settembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-12-30;943~art10 · fonte del testo

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