Articolo abrogato dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Abrogato dal 2 settembre 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Abrogato dal 2 settembre 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1987
Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1987 al 2 settembre 1998. 67 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, accordi bilaterali possono prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di predeterminate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel Paese di provenienza. Gli accordi di cui al comma 1 dovranno prevedere procedure e modalita' per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-12-30;943~art10 · fonte del testo
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