Per i lavoratori dipendenti da enti o imprese, il cui rapporto privato di lavoro e' stato risolto, individualmente o collettivamente, tra il 1 gennaio 1948 e il 7 agosto 1966 per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attivita' sindacali, e' ammessa a tutti gli effetti di legge la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per l'invalidita' e la vecchiaia di cui erano titolari alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo intercorrente tra tale data e quella in cui conseguano o abbiano conseguito i requisiti di eta' e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia. La ricostruzione del rapporto assicurativo avviene mediante l'accreditamento, a carico delle gestioni interessate, dei contributi assicurativi. Tali contributi sono calcolati secondo le aliquote vigenti nei diversi periodi cui si riferisce la posizione assicurativa da ricostruire, sulla base di retribuzioni che tengano conto dei seguenti elementi:

  • a)qualifica rivestita o mansioni svolte dal lavoratore che risultino a lui piu' favorevoli sotto il profilo retributivo presso il datore di lavoro dal quale e' stato licenziato;
  • b)variazioni intervenute per effetto di accordi o contratti collettivi di categoria;
  • c)progressione giuridica ed economica di carriera ove prevista dai contratti collettivi di categoria. Qualora il periodo per il quale e' ammessa la ricostruzione del rapporto assicurativo risulti parzialmente o totalmente coperto da contribuzione effettiva, obbligatoria o figurativa, tale contribuzione viene detratta dall'ammontare dei contributi da accreditare ai sensi del presente articolo.

Testo vigente dal 5 marzo 1974

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 484/1988

    Questione infondata
    27 aprile 1988

    La norma che - in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per motivi attinenti, sostanzialmente, al credo politico, religioso o sindacale - riconosce il beneficio della ricostruzione della posizione assicurativa ai soli lavoratori privati, e non anche a quelli pubblici, trova giustificazione nelle diversità tuttora ravvisabili, nonostante il tendenziale processo di avvicinamento, fra i rapporti di lavoro pubblico e privato. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, L. 15 febbraio 1974 n. 36, nella parte in cui esclude dal predetto beneficio i lavoratori pubblici, pur se assoggettati all'a.g.o. dei lavoratori dipendenti gestita dall'I.N.P.S.).

    Art. 1 Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1974-02-15;36~art1 · fonte del testo

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