In tutti i casi previsti dagli articoli precedenti, nei quali e' necessario determinare la retribuzione percepita dal lavoratore precedentemente alla cessazione del rapporto di lavoro per i motivi indicati nel precedente articolo 1, qualora non esistano libri paga o documenti equipollenti, la retribuzione medesima viene calcolata sulla base dei contributi assicurativi versati o accreditati. Qualora siano stati versati o accreditati i contributi nell'assicurazione generale obbligatoria, si tiene conto della retribuzione corrispondente al valore centrale della classe di retribuzione relativa al contributo base.

Testo vigente dal 5 marzo 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-02-15;36~art3 · fonte del testo

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