I dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o i loro familiari superstiti aventi diritto, devono presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'articolo 1, all'amministrazione o all'ente alle cui dipendenze erano alla data del licenziamento o delle dimissioni, oppure all'istituto o cassa o fondo di previdenza presso cui erano o dovevano essere iscritti alla stessa data, documentando gli elementi di fatto e di prova che consentono di ricondurre, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni addotte, la risoluzione del rapporto di lavoro a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza a un sindacato o alla partecipazione ad attivita' sindacale, anche mediante dichiarazione rilasciata dal partito politico o dall'organizzazione sindacale di appartenenza, con particolare riguardo agli incarichi pubblici, sindacali o di commissione interna svolti all'epoca del licenziamento o delle dimissioni. 1 L'amministrazione o l'ente che ha ricevuto la domanda ai sensi del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di presentazione la trasmette, corredata della relativa documentazione, al comitato di cui all'articolo 2.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Il termine per la presentazione della domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o dei loro familiari superstiti aventi diritto, licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi, di cui alla legge 26 febbraio 2001, n. 30, scade il 30 giugno 2002".

Testo vigente dal 10 gennaio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 10 gennaio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2001 al 10 gennaio 2002.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Il termine per la presentazione della domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o dei loro familiari superstiti aventi diritto, licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi, di cui alla legge 26 febbraio 2001, n. 30, scade il 30 giugno 2002".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2001-02-26;30~art3 · fonte del testo

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