Corte costituzionale

Ordinanza n. 484/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15

febbraio 1974, n. 36 (Norme in favore dei lavoratori dipendenti il

cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e

sindacali), promossi con le ordinanze emesse il 22 marzo 1984 dal

Pretore di Modena e il 24 settembre 1984 dal Pretore di Bologna,

iscritte rispettivamente ai nn. 910 e 1232 del registro ordinanze

1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 328

dell'anno 1984 e n. 65- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione di Ferrari Muzio e dell'I.N.P.S.

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che i Pretori di Modena e Bologna, con ordinanze emesse

rispettivamente il 22 marzo 1984 (R.O. n. 910/84) ed il 24 settembre

1984 (R.O. n. 1232/84), hanno sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974,

n. 36, nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., esclude

la ricostruzione della posizione assicurativa di coloro il cui

rapporto di lavoro pubblico sia stato risolto o abbia avuto

altrimenti termine, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni

addotte, per motivi di credo politico, sindacale o religioso, sebbene

essi, alla pari dei lavoratori con rapporto privato - ai quali è,

invece, concesso il beneficio di detta ricostruzione - fossero

soggetti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori

dipendenti, gestita dall'I.N.P.S.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si

sono costituiti l'I.N.P.S. e la parte privata del giudizio promosso

con l'ordinanza del Pretore di Modena, concludendo i primi due nel

senso dell'infondatezza della questione e quest'ultima in senso

opposto;

che la questione appare manifestamente infondata;

che, invero, a prescindere dalla circostanza eccezionale

dell'assoggettamento di rapporti di lavoro pubblico (quali sono,

nella fattispecie, ad avviso dei giudici remittenti, quelli

relativamente ai quali si verificarono le vicende risolutorie in

questione), il diverso trattamento censurato trova giustificazione

nella diversità che, nonostante il tendenziale processo di

avvicinamento, sono pur sempre ravvisabili, fra rapporto di lavoro

pubblico e rapporto di lavoro privato, giusti i principi posti da

questa Corte in materia e ripetutamente ribaditi (v. sentt. n.

209/75; n. 49/76;

n. 194/76 ecc.);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36,

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori di Modena e

Bologna con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:484 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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