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[1]La chiusura di un pubblico esercizio o negozio ovvero di uno stabilimento commerciale o industriale puo' essere ordinata nei casi stabiliti dalle singole leggi.
[2]La chiusura non puo' avere durata inferiore a tre giorni, ne' superiore ad un mese.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 1 aprile 1998
