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Qualora del pagamento della pena pecuniaria debbano rispondere le persone o gli enti, indicati nell'art. 12, le notificazioni da farsi al trasgressore debbono essere eseguite anche alle dette persone o enti, ai quali spetta altresi' la facolta' di ricorso accordata al trasgressore.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 1 aprile 1998
