Corte costituzionale

Sentenza n. 121/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/04/1985 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 57, legge 7

gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni

delle leggi finanziarie) e 52, comma primo, legge 19 giugno 1940, n.

762 (Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto legge 9

gennaio 1940 n. 2, che istituisce una imposta generale sull'entrata),

promosso con ordinanza 11 gennaio 1977 della Corte d'Appello di Roma

nel procedimento civile vertente tra Borgogni Omero e Amministrazione

delle finanze dello Stato, iscritta al n. 298 del registro ordinanze

1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237

dell'anno 1977.

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa l'11 gennaio 1977 la Corte d'Appello di

Roma, nel procedimento civile vertente tra Borgogni Omero e

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, degli artt. 57 della l. 7 gennaio 1929 n. 4 (Norme

generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) e

52, comma primo, della l. 19 giugno 1940 n. 762 (Conversione in legge,

con modificazioni, del Regio decreto legge 9 gennaio 1940 n. 2, che

istituisce una imposta generale sull'entrata), nella parte in cui

escludono che la tempestiva proposizione del ricorso al Ministro contro

l'ordinanza dell'Intendente di Finanza possa essere realizzata anche

con la spedizione del ricorso stesso mediante raccomandata e che in tal

caso la data di spedizione equivalga a quella di presentazione.

2. - Il Borgogni aveva impugnato innanzi all'autorità giudiziaria

ordinaria il decreto ministeriale con il quale era stato dichiarato

irricevibile un ricorso amministrativo in materia di IGE per decorso

del termine di gg. 30 previsto dall'art. 56 della l. 7 gennaio 1929 n.

4.

Nella specie il giudice a quo - premesso che a fronte di decreto di

irricevibilità il termine per l'azione giudiziaria decorre non dalla

notifica dell'atto, bensì dal momento in cui l'originario

provvedimento diviene definitivo - ha osservato che alla luce di un

siffatto criterio l'azione sarebbe da ritenere intempestiva in quanto

proposta dopo la scadenza del termine di 6 mesi, soccorrente in causa e

previsto dall'art. 33 l. 9 aprile 1911 n. 330 (recte: l. 23 aprile

1911 n. 509). In relazione a ciò ha ritenuto essenziale ai fini del

decidere sulla tempestività dell'azione giudiziaria l'accertamento

della legittimità o meno del decreto con il quale il ricorso in via

amministrativa era stato dichiarato irricevibile per essere stato

spedito entro i 30 giorni, ma pervenuto all'Ufficio dopo la scadenza di

questo ultimo termine previsto dall'art. 56 l. 7 gennaio 1929 n. 4.

3. - Di qui la questione di legittimità costituzionale, ove abbia

a ritenersi come termine di riferimento la data di arrivo del ricorso

all'Ufficio e non quella di spedizione.

Il giudice a quo ravvisa che il contrasto si ponga in relazione al

fatto che altre norme considerano ai fini della decadenza del termine

per ricorrere il momento della spedizione del ricorso tramite il

servizio postale e non quello dell'arrivo presso l'Ufficio di

destinazione.

Sotto tale profilo l'ordinanza di rinvio richiama in particolare le

seguenti disposizioni: art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636

(Revisione della disciplina sul contenzioso tributario), art. 38 del

d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 (Imposta sugli spettacoli), art. 11 del

d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni

governative) e l'art. 63 R.d. 12 luglio 1934 n. 1214 (T.U. delle leggi

sull'ordinamento della Corte dei conti) dichiarato parzialmente

incostituzionale, questo ultimo, con sent. n. 170 del 1971 nella parte

in cui non contemplava, ai fini dell'osservanza del termine per il

ricorso, la data di spedizione del ricorso stesso.

Davanti a questa Corte non si è costituita alcuna delle parti né

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; ai sensi

dell'art. 26, comma secondo, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art.

9, comma primo delle norme integrative 16 marzo 1956, la causa è stata

fissata per la decisione in camera di consiglio. Considerato in diritto :

1. - L'art. 52, comma primo, del R.d.l. 9 gennaio 1940 n. 2

(convertito nella legge 19 giugno stesso anno, n. 762) rende

applicabili - ai fini dell'accertamento, della cognizione e della

definizione delle violazioni in materia di imposta generale

sull'entrata - le disposizioni contenute nella legge 7 gennaio 1929, n.

4, recante la normazione generale per la repressione delle violazioni

finanziarie. All'uopo, l'art. 57 della detta legge n. 4 esplicita che

il ricorso (gerarchico) al Ministro delle Finanze, avverso l'ordinanza

dell'Intendente, irrogativa di pena pecuniaria, "è presentato" dal

trasgressore ovvero da un suo legale rappresentante.

Il giudice rimettente rileva che "la tempestiva proposizione del

ricorso al Ministro possa essere realizzata anche con la spedizione del

ricorso stesso e che in tal caso la data di spedizione equivale alla

data di presentazione". Talché il combinato disposto delle cennate

norme (art. 52 legge n. 762 del 1940 - normativa IGE; art. 57 legge n.

4 del 1929 - normativa generale) porrebbe in essere - prescrivendosi

ivi la presentazione del gravame - una disparità di trattamento ex

art. 3 Cost. con altre situazioni giuridiche, diversamente considerate

e menzionate nel successivo paragrafo.

2. - Va intanto precisato - per i fini del decidere che la

disposizione dell'art. 57 della legge n. 4/1929, sulla quale - in

definitiva - si appunta l'odierno esame, superate già antiche

incertezze, è ormai pacificamente intesa (e del resto la fattispecie

ne offre, in atti, puntuale riprova), nel senso che per la rituale

"presentazione" del gravame non occorra la personale produzione a cura

dell'interessato, bensì sia valida - comunque - la spedizione per

plico postale a condizione, tuttavia, che il ricorso, così inoltrato,

pervenga agli organi finanziari nei termini: giorni 30 dalla notifica

dell'ordinanza, ex art. 56 legge n. 4 (in tali sensi univocamente la

Corte di Cassazione, sin dal 1957).

Peraltro, anche circoscritta in questi termini, la questione non è

fondata.

Il tertium comparationis offerto dalla Corte d'Appello di Roma è

assolutamente disomogeneo quando si rivolge alla produzione dei gravami

giudiziari in materia di pensioni; ma lo è altrettanto anche col

riferimento alla proposizione dei ricorsi avanti alle Commissioni

tributarie; ovvero, infine, nella indicazione, pur nella stretta ottica

dei procedimenti amministrativi, delle previsioni ad hoc per taluni

specifici tributi (imposte sugli spettacoli, tasse di CC. GG.).

Per contro infatti, nell'ambito amministrativo tributario normative

diverse concernenti presentazioni di dichiarazioni, rettifiche, gravami

di vario genere offrono una disarticolata prospettazione positiva tale

da rifiutare - per il riequilibrio del sistema - un modello generale

cui riferirsi per saggiarne la ragionevolezza, a confronto di singole

disposizioni (in tali sensi, sentenza n. 46 del 28 gennaio 1983).

3. - Tuttavia, è da tener conto che la mentovata legge del 1929 n.

4, la quale - come esposto - si pone per la sua stessa intitolazione,

quale "disciplina generale repressiva delle violazioni finanziarie",

contiene, nei suoi scopi sanzionatori, due ben distinte connotazioni

organiche: le une che hanno carattere strettamente penale; le altre che

hanno carattere amministrativo (così notava, già, la relazione del

Ministro delle Finanze al relativo progetto, presentato alla Camera

addì 22 novembre 1928).

Orbene, per le sanzioni "amministrative" - e che qui interessano -

il sistema della legge del 1929 è venuto, nel tempo, a scolorirsi e a

perdere gran parte degli oggetti e dei contenuti cui la norma generale

de qua era rivolta. Ciò a seguito della revisione operata nella

disciplina del contenzioso tributario. La normativa anzidetta è

rimasta, tuttavia, in vigore nei confronti di quei tributi, di

diversificata natura, per le cui controversie non sussista competenza

organica delle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R.

n. 636 del 26 ottobre 1972.

E, dunque, se per effetto degli artt. 55 e ss. della legge n. 4 il

sistema di tutela ivi delineato e vigente attiene alla regolamentazione

comune ai ricorsi gerarchici, a questa - nei suoi principi a portata

generale - va fatto riferimento ogni qualvolta essa possa - e quindi

debba - incidervi.

4. - Deve riconoscersi, a questo punto, avere acquisito

nell'ordinamento valore omogeneizzante la disposizione di cui all'art.

2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 che - senza distinzione di

materia - attribuisce all'interessato al gravame in via gerarchica la

facoltà di presentare il ricorso direttamente, ovvero mediante plico

raccomandato con avviso di ricevimento. La data di spedizione - in tale

usufruibile ipotesi vale quale data di presentazione, mentre ai sensi

del successivo art. 17 del d.P.R. medesimo restano abrogate le

disposizioni contrarie, ovvero, incompatibili: ovviamente va

ricompresa, in queste, quella da cui discende la ricevibilità ab

origine del gravame.

Cosicché è evidente come l'art. 57 della legge n. 4/1929

modalità di presentazione del ricorso (gerarchico) - vada interpretato

in tale unificante chiave ermeneutica di lettura e di applicazione.

Né contrario avviso potrebbe trarsi dal precedente art. 1, comma

secondo, della stessa legge n. 4, nella parte in cui si stabilisce

(recte: si stabiliva) che le disposizioni della norma "non possono

essere abrogate o modificate da leggi posteriori concernenti i singoli

tributi, se non per dichiarazione espressa del legislatore con

specifico riferimento alle singole disposizioni abrogate o modificate".

Tale disposto è stato comunque abrogato, in virtù dell'art. 13,

comma primo del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito nella legge 7

agosto 1982, n. 516), ma - ai sensi del successivo art. 35 - con

"effetto" dal 1 gennaio 1983. Tuttavia, con riguardo

all'applicabilità di esso ratione temporis, appare convincente il

considerare - e a ciò confortano anche i più recenti orientamenti del

Consiglio di Stato - che la norma, indubbiamente di rafforzata

resistenza, ponevasi chiaramente e strettamente coordinata, sul piano

logico sistematico, con il contesto normativo specialmente rivolto a

dare assetto coerente e univoco alla disciplina della repressione

penale delle violazioni finanziarie. Là dove, invece, identiche

esigenze negli scopi di omogeneità e di razionalità son venute a

palesarsi ratione materiae, per la diversa ma pur organica

sanzionabilità a carattere amministrativo (e quindi anche per i

relativi rimedi), la norma de qua non poteva non perdere la propria

iniziale rigidità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 52, comma primo del R.d.l. 9

gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762

(Istituzione di un'imposta generale sull'entrata) e 57 della legge 7

gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni

delle leggi finanziarie), nella parte in cui si esclude che la

tempestiva proposizione del ricorso contro l'ordinanza dell'Intendente

di finanza possa essere realizzata anche con la spedizione del ricorso

stesso, mediante raccomandata, e che in tal caso la data di spedizione

equivalga alla data di presentazione, sollevata dalla Corte d'Appello

di Roma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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