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[1]Quando del pagamento dell'ammenda siano civilmente responsabili le persone o gli enti indicati negli articoli 9 e 10, si osservano le seguenti disposizioni:
[2]1° la domanda di oblazione puo' essere presentata dalle dette persone o enti, anche nel silenzio e contro la volonta' dell'imputato;
[3]2° quando la domanda sia presentata dall'imputato devono essere notificati di ufficio alle dette persone o enti sia la domanda, sia il precetto di pagamento;
[4]3° quando la domanda sia presentata dalle persone o dagli enti civilmente responsabili devono essere notificati di ufficio all'imputato sia la domanda stessa, sia il precetto di pagamento.
[5]Nel caso indicato nel n. 2, la omissione della notificazione esonera le persone e gli enti ivi indicati dalla responsabilita' per il pagamento della somma corrispondente all'ammontare dell'ammenda.
Entra in vigore il 1 gennaio 2027
