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[1]Quando il pagamento della somma fissata per l'oblazione sia stato eseguito, l'intendente di finanza, nel caso indicato nel n. 2 del precedente articolo, ne da' partecipazione al procuratore del Re presso il tribunale competente per il giudizio.
[2]La estinzione del reato e' dichiarata con sentenza pronunciata in Camera di consiglio.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 10 aprile 1969
