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[1]La giurisdizione attribuita dalla presente legge all'intendente di finanza puo' essere esercitata anche da un funzionario di carriera amministrativa di grado non inferiore all'ottavo, che sia stato delegato con decreto dell'intendente.
[2]La delegazione puo' essere concessa anche per singole categorie di tributi.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 10 aprile 1969
