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[1]L'esecuzione del decreto di condanna e' promossa dall'intendente di finanza.
[2]In caso di insolvibilita' del condannato e, ove del caso, delle persone o degli enti indicati negli articoli 9 e 10, la conversione della pena dell'ammenda in quella dell'arresto del contravventore e' eseguita dal procuratore del Re, su richiesta dell'intendente di finanza.
[3]Dopo tale richiesta cessa la competenza dell'intendente di finanza per quanto concerne la esecuzione del decreto di condanna. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Testo in vigore dal 10 aprile 1969 al 31 dicembre 2025
