Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1929 al 10 aprile 1969. Leggi il testo vigente →
[1]L'esecuzione del decreto di condanna e' promossa dall'intendente di finanza.
[2]In caso di insolvibilita' del condannato e, ove del caso, delle persone o degli enti indicati negli articoli 9 e 10, la conversione della pena dell'ammenda in quella dell'arresto del contravventore e' eseguita dal procuratore del Re, su richiesta dell'intendente di finanza.
[3]Dopo tale richiesta cessa la competenza dell'intendente di finanza per quanto concerne la esecuzione del decreto di condanna.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 10 aprile 1969
