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[1]L'esecuzione del decreto di condanna e' promossa dall'intendente di finanza.

[2]In caso di insolvibilita' del condannato e, ove del caso, delle persone o degli enti indicati negli articoli 9 e 10, la conversione della pena dell'ammenda in quella dell'arresto del contravventore e' eseguita dal procuratore del Re, su richiesta dell'intendente di finanza.

[3]Dopo tale richiesta cessa la competenza dell'intendente di finanza per quanto concerne la esecuzione del decreto di condanna.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 10 aprile 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art43 · fonte del testo

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