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[1]La iscrizione dell'ipoteca e il Sequestro possono essere impugnati da chiunque vi abbia interesse.
[2]La impugnazione e' proposta:
[3]1° Innanzi al giudice civile, quando si tratti di garenzia presa in seguito a violazione delle leggi finanziarie, la quale non costituisca reato;
[4]2° Innanzi al tribunale competente a conoscere del reato o che sarebbe competente se fosse proposta opposizione contro il decreto di condanna dell'intendente, quando si tratti di garenzia presa in seguito a violazione delle leggi finanziarie, la quale costituisca reato. Tuttavia, in caso di contestazione relativa alla proprieta', il tribunale ne rinvia la risoluzione al giudice civile. 3
[5]Nel caso indicato nel n. 2, la impugnazione e' proposta, trattata e decisa nelle forme stabilite per gli incidenti dal Codice di procedura penale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27, comma 2, numero 2, "limitatamente alle parole "o che sarebbe competente se fosse proposta opposizione contro il decreto di condanna dell'Intendente"".
Testo in vigore dal 10 aprile 1969 al 1 aprile 1998
