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[1]La iscrizione dell'ipoteca e il Sequestro possono essere impugnati da chiunque vi abbia interesse.

[2]La impugnazione e' proposta:

[3]1° Innanzi al giudice civile, quando si tratti di garenzia presa in seguito a violazione delle leggi finanziarie, la quale non costituisca reato;

[4]2° Innanzi al tribunale competente a conoscere del reato o che sarebbe competente se fosse proposta opposizione contro il decreto di condanna dell'intendente, quando si tratti di garenzia presa in seguito a violazione delle leggi finanziarie, la quale costituisca reato. Tuttavia, in caso di contestazione relativa alla proprieta', il tribunale ne rinvia la risoluzione al giudice civile.

[5]Nel caso indicato nel n. 2, la impugnazione e' proposta, trattata e decisa nelle forme stabilite per gli incidenti dal Codice di procedura penale.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 10 aprile 1969

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 312/1998

    Altra decisione
    22 luglio 1998

    Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quò degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale proposte, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti degli artt. 26 e 27 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) - nelle parti in cui consentono all'intendente di chiedere al tribunale competente, in base al processo verbale di constatazione dell'infrazione, a garanzia dell'adempimento della prevista sanzione pecuniaria, l'iscrizione di ipoteca legale sui beni del trasgressore od anche l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo sui beni mobili dello stesso, senza peraltro permettere all'interessato di esperire i rimedi di cui agli artt. 669 'decies' e 669 'terdecies' cod. proc. civ. (revoca o modifica del provvedimento per mutate circostanze, e reclamo ad altro giudice), ne' imporre all'Amministrazione di promuovere, una volta ottenuta la misura cautelare, il giudizio di merito - nonché, in alternativa, nei confronti dell'art. 669 'quaterdecies' cod. proc. civ., nella parte in cui inibisce, nell'ipotesi 'de qua', l'applicazione del rito cautelare uniforme. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, è stato emanato, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) con il quale è stata introdotta una nuova disciplina degli istituti dell'ipoteca e del sequestro conservativo in oggetto (art. 22) disponendosi ad un tempo l'abrogazione degli artt. 26 e 27 della legge n. 4 del 1929 (art. 29), con prevista regolamentazione transitoria, altresì in ordine alle violazioni accertate ed ai procedimenti in corso (art. 25), e pertanto è necessario che, alla luce di tale disciplina sopravvenuta, entrata in vigore il 1^ aprile 1998 (art. 30), e del mutamento, che ne è conseguito, nel complessivo quadro normativo di riferimento del processo principale, si valuti se le sollevate questioni siano tuttora rilevanti. red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 27 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art27 · fonte del testo

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