Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 312/1998

    Altra decisione
    22 luglio 1998

    Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quò degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale proposte, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti degli artt. 26 e 27 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) - nelle parti in cui consentono all'intendente di chiedere al tribunale competente, in base al processo verbale di constatazione dell'infrazione, a garanzia dell'adempimento della prevista sanzione pecuniaria, l'iscrizione di ipoteca legale sui beni del trasgressore od anche l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo sui beni mobili dello stesso, senza peraltro permettere all'interessato di esperire i rimedi di cui agli artt. 669 'decies' e 669 'terdecies' cod. proc. civ. (revoca o modifica del provvedimento per mutate circostanze, e reclamo ad altro giudice), ne' imporre all'Amministrazione di promuovere, una volta ottenuta la misura cautelare, il giudizio di merito - nonché, in alternativa, nei confronti dell'art. 669 'quaterdecies' cod. proc. civ., nella parte in cui inibisce, nell'ipotesi 'de qua', l'applicazione del rito cautelare uniforme. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, è stato emanato, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) con il quale è stata introdotta una nuova disciplina degli istituti dell'ipoteca e del sequestro conservativo in oggetto (art. 22) disponendosi ad un tempo l'abrogazione degli artt. 26 e 27 della legge n. 4 del 1929 (art. 29), con prevista regolamentazione transitoria, altresì in ordine alle violazioni accertate ed ai procedimenti in corso (art. 25), e pertanto è necessario che, alla luce di tale disciplina sopravvenuta, entrata in vigore il 1^ aprile 1998 (art. 30), e del mutamento, che ne è conseguito, nel complessivo quadro normativo di riferimento del processo principale, si valuti se le sollevate questioni siano tuttora rilevanti. red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 27 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1969 al 1 aprile 1998. 126 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: In base al processo verbale di constatazione di una contravvenzione di competenza dell'intendente di finanza o della violazione di una norma per la quale sia stabilita una pena pecuniaria, e quando vi sia pericolo nel ritardo, l'intendente puo' chiedere al presidente del tribunale competente l'inscrizione di ipoteca legale sui beni del trasgressore, od anche l'autorizzazione di procedere, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo sui beni mobili del trasgressore.

tolto: Le precedenti disposizioni si applicano anche contro le persone e gli enti civilmente responsabili dell'ammenda o delle pene pecuniarie, a norma degli articoli 9, 10 e 12.

tolto: Rispetto alle violazioni che costituiscono reato le facolta' indicate nel presente articolo non possono essere esercitate dall'intendente di finanza dopo che sia stata prodotta opposizione contro il decreto di condanna.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art26 · fonte del testo

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