Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1929 al 31 dicembre 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Non si puo' procedere, tranne che nei casi indicati dalle singole leggi finanziarie, al sequestro dei libri prescritti dal Codice di commercio e di quegli altri che, secondo gli usi commerciali, servono all'esercizio del commercio o dell'industria.
[2]La precedente disposizione non si applica alle violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono delitto.
[3]L'autorita' procedente puo' in ogni caso far eseguire copia dei libri a spese del contribuente, ovvero apporre nelle parti, che interessano l'accertamento della violazione, la propria firma o sigla, munita della data e del bollo di ufficio; puo' altresi' adottare le cautele atte ad impedire che i libri stessi siano alterati o sottratti.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 31 dicembre 2025
