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Il giudice non puo' dichiarare, per effetto della disposizione del capoverso dell'art. 1, la inapplicabilita' di norme penali contenute in leggi concernenti i singoli tributi, se prima non abbia promosso la decisione della Corte di cassazione. A tal uopo dispone con ordinanza, anche di ufficio, la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte medesima. Questa delibera a Sezioni unite e la sentenza costituisce giudicato irrevocabile sul punto da essa deciso. Copia della sentenza e' comunicata, a cura del Procuratore generale, al Ministro per la giustizia.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 8 agosto 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art23 · fonte del testo

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