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[1]Il successore a qualsiasi titolo per atto tra vivi in una azienda commerciale o industriale e' obbligato verso l'Amministrazione finanziaria in solido col suo autore per pagamento, oltre, che del tributo, della sopratassa e della pena pecuniaria, che siano state applilcate per violazioni delle norme concerneneti i tributi relativi all'azienda per l'anno in cui ha luogo il trasfermimento e per i due anni precedenti.

[2]L'obbligazione del successore e' limitata al debito per i tributi, sopratasse e pene pecuniarie risultati, alla data del trasferimento, dagli atti dell'Intendenza di finanza nella cui circoscrizionale ha sede l'azienda.

[3]A tal fine le Intendenze sono tenute a rialsciare, su richiesta e a spese dell'interessato, un certificato sulla esistenza o meno di contestazioni in corso e di quelle gia' definite per le quali il debito non sia stato soddisfatto.

[4]Il certificato stesso, se negativo, avra' pieno effetto di liberazione del cessionario da ogni corresponsabilita' con il cedente.

[5]La limitazione, di cui al primo capoverso, non ha luogo, qualora il trasferimento sia fatto in frode dei diritti dell'Amministrazione finanziaria. La frode si presume, salva prova in contrario, quando il trasferiemnto sia effettuato entro tre mesi dall'accertamento della violazione di una norma, per la quale la legge finanziaria stabilisca la pena pecuniaria superiore nel massimo a lire diecimila, accertamento risultante dagli atti dell'Intendenza nella cui circoscrizione ha sede l'azienda.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 1 aprile 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art19 · fonte del testo

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