Le leggi regionali istitutive degli enti di sviluppo agricolo, quali enti regionali di diritto pubblico, sono emanate nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge. Le regioni alle quali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sono stati gia' attribuiti enti di sviluppo operanti nell'ambito regionale e le regioni che, con propria legge, hanno costituito enti di sviluppo, provvedono ad adeguare la normativa sugli enti stessi ai principi fissati dalla presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono secondo la competenza loro attribuita dai rispettivi statuti speciali.

Testo vigente dal 8 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;386~art1 · fonte del testo

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