Le Regioni provvedono, a mezzo di delega agli enti locali ed alle comunita' montane, con procedure semplificate da definire con propria legge, agli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, ivi comprese le opere di irrigazione, nonche' agli interventi per lo sviluppo del settore, avvalendosi delle risorse finanziarie assegnate dal CIPE ai sensi del precedente articolo 4. Nell'ambito degli interventi di cui al precedente comma le Regioni possono prevedere, per il ripristino delle strutture aziendali e degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la concessione di contributi nella misura massima pari all'intera spesa riconosciuta.

Testo vigente dal 18 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art18 · fonte del testo

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