Le funzioni amministrative esercitate dagli organi dello Stato, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, in ordine all'ente Delta padano, ente di sviluppo, all'ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio, all'ente di sviluppo in Puglia e Lucania, sono trasferite alle regioni competenti per territorio, con le modalita' di cui al presente articolo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le regioni interessate, e' nominato un commissario straordinario per ciascuno degli enti interregionali indicati nel precedente comma, in sostituzione del presidente e del consiglio di amministrazione in carica. Il commissario straordinario nel termine di novanta giorni, prorogabile una sola volta, provvede di intesa con le regioni interessate alla ripartizione dei beni, delle attivita' e passivita', del personale degli enti interregionali indicati nel primo comma ed alla assegnazione alle distinte gestioni regionali, che vengono attribuite alle regioni competenti per territorio ed amministrate, alla scadenza del termine anzidetto, in base alle norme emanate dalle regioni medesime ai sensi della presente legge. Le funzioni di sviluppo attribuite all'Opera nazionale combattenti e all'Ente nazionale per le Tre Venezie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, sono trasferite alle gestioni di cui al precedente terzo comma, congiuntamente ai beni ed al personale occorrenti per l'esercizio delle funzioni stesse. Resta salva la disposizione di cui all'articolo 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Testo vigente dal 8 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;386~art6 · fonte del testo

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