Le funzioni attribuite dalle regioni agli enti di sviluppo sono rivolte fondamentalmente:

  • a)alla promozione e realizzazione dell'ammodernamento delle strutture agricole ed alla migliore utilizzazione della superficie agraria;
  • b)alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione e di altre forme associative;
  • c)alla promozione e all'intervento nel campo dell'assistenza tecnica a favore di imprenditori agricoli singoli od associati, nonche' dell'informazione socio-economica e della formazione professionale;
  • d)alla prestazione di assistenza economica e finanziaria a favore di produttori singoli od associati con preferenza alle cooperative ed alle organizzazioni di produttori agricoli, anche mediante prestazione di garanzie fidejussorie e assunzione di quote di partecipazione in societa' di interesse agricolo, nonche' mediante concessione di prestiti agricoli di conduzione, dotazione ed anticipazioni sui prodotti con fondi che allo scopo siano assegnati dalle regioni. Agli enti di sviluppo puo' essere affidata, altresi', la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali o ai piani e programmi di cui all'articolo 2, assumendone la gestione diretta nella fase di avviamento. Gli enti predetti possono, inoltre, assicurare la gestione diretta di tali impianti e servizi in caso di gravi difficolta' o dissesto delle cooperative e di altri organismi associativi che abbiano gia' realizzato le iniziative suddette. In ogni caso, la gestione deve essere affidata o riaffidata ai produttori interessati entro cinque anni. Le gestioni dirette di impianti collettivi da parte degli enti di sviluppo sono considerate imprese agricole a tutti gli effetti.

Testo vigente dal 8 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;386~art3 · fonte del testo

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