Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
V. Sent. n. 63/1970.
Art. 2 Riposo settimanale e festivo nel commercio ed orari dei negozi ed esercizi di vendita · Art. 3 cost. · Art. 39 cost. · Art. 41 cost.
Nell'art. 2, ultimo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462 (sulla determinazione degli indennizzi per gli espropri a favore dei consorzi per le aree di sviluppo industriale del Mezzogiorno) la scissione tra la data a cui deve farsi riferimento per la determinazione del valore dei beni (due anni prima dell'approvazione dello statuto di ciascun consorzio) e la data della espropriazione (da disporsi entro i dieci anni successivi all'approvazione stessa) fu disposta allo scopo di impedire che gli espropriandi traessero vantaggio dal supervalore degli immobili derivante dalla preannunciata esecuzione delle opere pubbliche.
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 2 Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno
Nel caso che a disciplinare la stessa materia sopravvengano, nel caso del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, nuove disposizioni di legge, si rende necessario da parte del giudice del merito un nuovo giudizio circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata con esclusivo riguardo a norma precedentemente in vigore. In tal caso dalla Corte cost. deve essere disposta, con ordinanza, la restituzione degli atti al predetto giudice. (Nella specie la disposizione dell'art. 2, ult. comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462, recante provvedimenti per il Mezzogiorno, denunciata con ordinanza 27 maggio 1964 del Consiglio di Stato per illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., nelle more del giudizio risultava modificata dall'art. 6 della legge 6 luglio 1964, n. 608 e poi sostituita dall'art. 31 della legge 25 giugno 1965, n. 717).
Art. 2 Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno · Art. 6 Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il Mezzogiorno
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1965 al 16 dicembre 2010. 208 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il quarto comma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' sostituito dai seguenti "Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto disposto dai seguenti commi. Su richiesta del Consorzio il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare predisposto dallo stesso Consorzio, in cui e' indicato il prezzo offerto per ciascun bene. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione. L'indennita' di espropriazione, in caso di accordo fra le parti dev'essere pagata e, in caso di contestazione dev'essere depositata nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene. L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito della indennita' e' tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute. L'indennita' di espropriazione sara' determinata al sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successiva modificazioni e integrazioni. In ogni caso, nella determinazione dell'indennita', non si dovra' tener conto dei miglioramenti e delle spese effettuate dopo la costituzione del Consorzio ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1462~art2 · fonte del testo
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