Corte costituzionale

Ordinanza n. 96/1965

Altra decisione · depositata il 27/12/1965 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo

comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462, promosso con ordinanza

emessa il 27 maggio 1964 dalla IV Sezione del Consiglio di Stato sui

ricorsi riuniti proposti da Carella Giulio ed altri; La Rotonda

Aurelio; Bruno Michele ed altri; Albanese Felicia ed altri; Tagarelli

Giuseppe ed altri; Ottomano Francesco; Creatore Francesco; Chieppa

Carmela ed altri; Ruffino Francesco; Inglese Vincenzo contro la

Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per il

Mezzogiorno, il Prefetto di Foggia e il Consorzio per il Nucleo di

sviluppo industriale di Foggia, iscritta al n. 170 del Registro

ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,

n. 269 del 31 ottobre 1964.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione del Comitato dei Ministri per il

Mezzogiorno, del Prefetto di Foggia, del Consorzio per il Nucleo di

sviluppo industriale di Foggia, di Carella Giulio ed altri e di Inglese

Vincenzo;

udita nell'udienza pubblica del 17 novembre 1965 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per Carella Giulio ed altri, l'avv.

Francesco Costa, per Inglese Vincenzo, e il sostituto avvocato generale

dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei

Ministri, per il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e per il

Prefetto di Foggia;

Ritenuto in fatto che, con ordinanza del 27 maggio 1964, nel corso

del giudizio promosso da Carella Giulio ed altri; La Rotonda Aurelio;

Bruno Michele ed altri; Albanese Felicia ed altri; Tagarelli Giuseppe

ed altri; Ottomano Francesco; Creatore Francesco; Chieppa Carmela ed

altri; Ruffino Francesco; Inglese Vincenzo nei confronti della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato dei Ministri per il

Mezzogiorno, del Prefetto di Foggia, e del Consorzio per il Nucleo di

sviluppo industriale di Foggia, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

ultimo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462 (contenente norme

di modifica e integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29

luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti

per il Mezzogiorno);

che, l'ordinanza notificata e comunicata a norma di legge, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 269 del 31 ottobre 1964;

che, in questa sede, si sono costituite alcune delle parti private

rappresentate dagli avvocati Pasquale D'Angelo, Francesco Costa, e

Giuseppe Guarino;

che si sono pure costituiti il Consorzio, rappresentato dall'avv.

Carlo Maria laccarino, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il

Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ed il Prefetto di Foggia,

rappresentati dall'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che l'ultimo comma della citata legge n. 1462 del 1962

è stato modificato dall'art. 6 della legge 6 luglio 1964, n. 608, e

poi sostituito dall'art. 31 della legge del 25 giugno 1965, n. 717, il

quale, per la determinazione dell'indennità di espropriazione, ha

rinviato alle disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 167;

che le disposizioni di questa legge relative alla predetta

determinazione dell'indennizzo, sono state sostituite dalla legge 20

luglio 1965, n. 904;

che pertanto, data la successione nel tempo delle disposizioni

predette, con particolare riguardo a quelle contenute nell'ultima legge

n. 904 del 1965, è necessario, da parte del giudice a quo, un nuovo

giudizio circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della

questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe;

che deve pertanto ordinarsi la restituzione degli atti al Consiglio

di Stato;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Consiglio di Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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