1. Quando e' richiesto, il difensore documenta la sua qualita' esibendo:

  • a)la certificazione della nomina fatta con dichiarazione orale all'autorita' procedente;
  • b)la copia della nomina recante l'attestazione dell'avvenuto deposito, nel caso di consegna da parte del difensore;
  • c)la copia della nomina, certificata conforme all'originale da parte del difensore, e l'originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata;
  • d)la copia del verbale o dell'avviso indicati nell'articolo 30, nel caso di nomina di ufficio.

Testo vigente dal 5 agosto 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art27 · fonte del testo

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