Art. 236 — Disposizioni concernenti il tribunale di sorveglianza

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1. Competente a dichiarare l'estinzione della pena in conseguenza della liberazione condizionale o dell'affidamento in prova al servizio sociale e' il tribunale di sorveglianza. 2. Nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano a osservarsi le disposizioni processuali della legge 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II- bis del titolo II della stessa legge.

Testo in vigore dal 5 agosto 1989 al 25 febbraio 1993

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 53/1993

    Ha colpito questo articolo
    16 febbraio 1993

    Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 236, secondo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), 14-ter, primo, secondo e terzo comma, e 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel…

    Art. 236 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 666 c.p.p. · Art. 678 c.p.p. · Art. 14-ter Ordinamento penitenziario

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  • Ordinanza n. 289/2000

    Questione infondata
    14 luglio 2000

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 236, comma 2, delle norme di coordinamento del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, 30-bis, quarto comma, e 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privati…

    Art. 236 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 45/1999

    Questione inammissibile
    25 febbraio 1999

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 236, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), 30-bis quarto comma, e 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misu…

    Art. 236 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art236 · fonte del testo

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