Art. 200 — Annotazione delle spese anticipate dall'erario

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1989 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →

1. Al momento della iscrizione dell'ordine di pagamento nel registro delle spese di giustizia, la cancelleria o la segreteria iscrive l'importo delle spese anticipate dall'erario e recuperabili per intero a norma dell'articolo 199 nella distinta delle spese allegata al fascicolo, indicando la data e l'atto cui l'anticipazione si riferisce. 2. L'importo della somma anticipata e' altresi' annotato a margine dell'atto predetto.

Testo in vigore dal 5 agosto 1989 al 1 luglio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art200 · fonte del testo

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