Art. 146-bis — Partecipazione al dibattimento a distanza

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1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonche' nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4)) del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:

  • a)qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;
  • b)qualora il dibattimento sia di particolari complessita' e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento e' valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;
  • c)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 341, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 2001, N. 4. ((1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonche', ove possibile, quando si deve udire, in qualita' di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice)). 2. La partecipazione al dibattimento a distanza e' disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto e' comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza. 3. Quando e' disposta la partecipazione a distanza, e' attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalita' da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento e' adottato nei confronti di piu' imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno e' posto altresi' in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri. 4. E sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. 5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione e' equiparato all'aula di udienza. 6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente e' presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' a lui spettanti. Egli da' atto altresi' della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonche', se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarita' con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, puo' designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136 del codice. 7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto. 27 33
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 gennaio 1998, n. 11

27

La L. 7 gennaio 1998, n. 11 ha disposto (con l'art. 6, comma 1 che la suddetta modifica ha efficacia dal 31 dicembre 2000.

33

La L. 7 gennaio 1998, n. 11, come modificata dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che le modifiche dalla stessa introdotte hanno efficacia dal 31 dicembre 2002.

Testo in vigore dal 21 febbraio 2012 al 3 agosto 2017

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 88/2004

    Questione inammissibile
    9 marzo 2004

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 146-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituziona…

    Art. 146-bis Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 483/2002

    Questione infondata
    26 novembre 2002

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Gela, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.…

    Art. 146-bis Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 147-bis Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 234/2000

    Questione infondata
    22 giugno 2000

    Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 146-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torre Annunziata, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Cons…

    Art. 146-bis Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 3 cost. · Art. 2 Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia · Art. 51 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 21 febbraio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 2001 al 21 febbraio 2012. 1 parola tolta, 33 parole aggiunte.

c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 341, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 2001, N. 4. 1-bis. Fuori tolto: dei aggiunto: dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche … all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioniaggiunto: , nonche', ove possibile, quando si deve udire, in qualita' di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice. 2. La partecipazione al dibattimento a distanza e' disposta, anche d'ufficio, dal presidente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art146bis · fonte del testo

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