Corte costituzionale

Ordinanza n. 234/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 146-bis delle

norme di attuazione del codice di procedura penale, promossi con due

ordinanze emesse il 28 ottobre ed il 9 novembre 1999 dal Tribunale di

Torre Annunziata nei procedimenti a carico di C.N. e di D.M.L.,

iscritte al n. 748 del registro ordinanze 1999 e al n. 31 del

registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 4 e 8, prima serie speciale, dell'anno 2000;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che con ordinanza in data 28 ottobre 1999 (r.o. n. 748

del 1999) il Tribunale di Torre Annunziata ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 146-bis delle norme di attuazione del codice

di procedura penale, introdotto dall'art. 2 della legge 7 gennaio

1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a

distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di

giustizia), nella parte in cui richiede come presupposto

indispensabile per attivare il collegamento audiovisivo a distanza

che si proceda per uno dei delitti indicati dall'art. 51, comma 3-bis

cod. proc. pen., anche nel caso previsto dalla lettera c) della norma

censurata;

che identica questione è stata successivamente sollevata,

con ordinanza in data 9 novembre 1999 (r.o. n. 31 del 2000) nel corso

di altro procedimento, dal medesimo Tribunale;

che in entrambi i casi il giudice a quo precisa di procedere

nei confronti di soggetto sottoposto al regime speciale di cui

all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, ma imputato per un

delitto non rientrante tra quelli elencati dall'art. 51, comma 3-bis

cod. proc. pen., per i quali è appunto prevista in via esclusiva

l'applicazione della disciplina della partecipazione al dibattimento

a distanza;

che il rimettente (ordinanza r.o. n. 748 del 1999) - premesso

che la difesa aveva eccepito l'omessa traduzione dell'imputato

detenuto (nei cui confronti era stata applicata la disciplina della

partecipazione a distanza per la celebrazione, immediatamente

precedente, di altro processo per un reato rientrante tra quelli

indicati dall'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.) - rileva che la

norma censurata prevede che la partecipazione al dibattimento avvenga

a distanza in tre specifiche ipotesi, di cui le prime due (lettere a

e b) di natura oggettiva, mentre la terza (lettera c), di natura

soggettiva, in quanto si riferisce alle particolari condizioni del

soggetto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis

dell'ordinamento penitenziario, avrebbe dovuto più propriamente

essere collocata autonomamente in altra norma;

che il giudice a quo preso atto che presupposto

indispensabile di tutte e tre le ipotesi di partecipazione al

dibattimento a distanza è che si proceda per uno dei delitti

elencati nell'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., osserva che, se

la finalità dell'ipotesi di cui alla lettera c) della norma

censurata va ravvisata - come affermato dalla sentenza n. 342 del

1999 della Corte costituzionale - nell'esigenza di evitare che

detenuti pericolosi possano comunicare con l'esterno in occasione

delle traduzioni per la celebrazione dei processi a loro carico, la

sola qualità di detenuto sottoposto alla misura di cui all'art.

41-bis dell'ordinamento penitenziario dovrebbe di per sé

giustificare questa particolare modalità di celebrazione del

dibattimento;

che, ad avviso del rimettente, risulterebbe quindi violato

l'art. 3 Cost., per la mancanza di coerenza e per l'intrinseca

irragionevolezza del sistema così delineato;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o infondata, richiamandosi alle argomentazioni svolte

in relazione all'ordinanza della Corte di assise di Catania in data

14 aprile 1998, con la quale, ad avviso dell'Avvocatura, erano state

prospettate identiche censure.

Considerato che le due ordinanze di rimessione hanno per oggetto

la medesima questione, per cui deve essere disposta la riunione dei

relativi giudizi di costituzionalità;

che il rimettente contesta, in quanto incoerente e

irragionevole, la scelta, operata dal legislatore nell'art. 146-bis

disp. att. cod. proc. pen., di subordinare in ogni caso la

partecipazione al dibattimento a distanza alla condizione che si

proceda per uno dei delitti elencati nell'art. 51, comma 3-bis cod.

proc. pen., anche nell'ipotesi di soggetti egualmente portatori di

un'alta carica di pericolosità sociale in quanto sottoposti al

regime speciale di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento

penitenziario, ma imputati per delitti diversi da quelli elencati nel

predetto comma 3-bis;

che la disciplina censurata corrisponde all'esigenza di

circoscrivere la partecipazione al dibattimento a distanza ai soli

reati che sono diretta "espressione delle più gravi manifestazioni

di criminalità di stampo mafioso" (v. sentenza n. 342 del 1999),

avendo il legislatore ritenuto che solo nei confronti di soggetti

imputati di tali reati fosse opportuno prevedere particolari

modalità di esercizio del diritto al contraddittorio;

che la scelta risulta espressione della sfera di

discrezionalità del legislatore, esercitata in maniera non

irragionevole e quindi non censurabile in sede di scrutinio di

legittimità costituzionale;

che, inoltre, la disciplina dettata dall'art. 146-bis disp.

att. cod. proc. pen. ha carattere temporaneo (il termine di efficacia

è fissato alla data del 31 dicembre 2000), essendo volta a

fronteggiare esigenze eccezionali, ed è comunque suscettibile di

eventuali aggiustamenti in base ai risultati della sperimentazione

triennale in corso;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 146-bis delle norme di

attuazione del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torre Annunziata, con

le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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