Allorche' il negoziato commerciale tra la compagnia richiedente nazionale e il gruppo delle compagnie marittime nazionali di linea facenti parte di una conferenza non si e' concluso con un accordo e la conciliazione prevista dal regolamento CEE non ha avuto esito positivo, ne' puo' essere esperita una procedura arbitrale, su richiesta di una delle compagnie e previa consultazione della totalita' delle compagnie interessate, il Ministro della marina mercantile stabilisce con proprio decreto, sentita la commissione di cui all'articolo 6, le condizioni di partecipazione alle quote di traffico riservate alle compagnie marittime nazionali nell'ambito della disciplina conferenziale. Ai fini del comma 1, il Ministro della marina mercantile tiene conto dei criteri di cui alla convenzione e al regolamento CEE, nonche':

  • a)del numero e del tonnellaggio di stazza lorda delle navi di proprieta' rispetto al numero e al tonnellaggio di stazza lorda delle navi noleggiate, nonche' della durata del loro impiego nel settore del traffico conferenziale di linea;
  • b)degli effetti che la partecipazione delle compagnie di navigazione interessate al traffico conferenziale di linea puo' produrre sui livelli qualitativi e sul grado di efficienza dei servizi di trasporto offerti dalla conferenza, tenuto conto della situazione attuale e delle prospettive di sviluppo del traffico servito.

Testo vigente dal 17 luglio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-07-10;210~art5 · fonte del testo

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