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Norme di attuazione della convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974
Legge 10 luglio 1991, n. 210
- Aggiornato al
- 4 febbraio 2001
- Articoli
- 8
- Versioni storiche
- 9
- Art. 1Ai sensi della presente legge: a) il termine "convenzione" indica la convenzione relativa…
- Art. 2La presente legge si applica, alle condizioni previste dalla convenzione e nei limiti di…
- Art. 3Rispondono ai requisiti di compagnia nazionale di navigazione marittima, ai sensi della…
- Art. 4Il Ministro della marina mercantile e' l'autorita' nazionale competente si sensi della…
- Art. 5Allorche' il negoziato commerciale tra la compagnia richiedente nazionale e il gruppo…
- Art. 6Presso il Ministero della marina mercantile e' istituita una commissione, incaricata di…
- Art. 7Per l'esecuzione nello Stato delle raccomandazioni dei conciliatori, aventi forza…
- Art. 8I diritti derivanti dalla convenzione e dal regolamento CEE devono essere esercitati…
