• 1)- Le norme del presente articolo si applicheranno ogni qualvolta si abbia una controversia sull'applicazione e sulla esecuzione delle disposizioni del presente Codice fra le seguenti parti:
  • a)una Conferenza e una compagnia di navigazione;
  • b)Le compagnie di navigazione associate ad una Conferenza;
  • c)una Conferenza o una Compagnia di navigazione conferenziata e una organizzazione di caricatori o rappresentanza di caricatori o singoli caricatori;
  • d)due o piu' Conferenze. Ai fini del presente capitolo, s'intendono per 'Parti' quelle originarie della controversia nonche' i "terzi" che si inseriscano nella procedura ai sensi dell'art.34, comma a).
  • 2)Le controversie tra compagnie di navigazione della stessa nazionalita' nonche' quelle tra organizazzioni appartenenti allo stesso Paese saranno risolte nel conteso della giurisdizione nazionale di quel Paese, a meno che cio' non crei seri ostacoli all'osservanza delle norme del presente Codice.
  • 3)Le parti in contrasto cercheranno anzitutto un accordo amichevole mediante scambi di vedute o diretti negoziati con l'intenzione di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. 4 - le controversie tra le parti citate nel par. 1) del presente articolo relative a:
  • a)rifiuto di ammissione di una compagnia di navigazione nazionale in una Conferenza che serve il traffico internazionale del Paese di quella compagnia di navigazione;
  • b)rifiuto di ammissione di una Compagnia di un Paese terzo a una Conferenza;
  • c)incompatibilita' di un accordo di Conferenza con il presente Codice;
  • d)esplusione da una Conferenza;
  • e)aumento di nolo;
  • f)soprannoli;
  • g)variazione nei tassi di nolo o imposizione di un fattore di aggiustamento monetario dovuto a variazione nei cambi;
  • h)partecipazione al traffico;
  • i)forma e contenuto di nuovi accordi di fedelta' che non siano state risolte attraverso scambi di vedute o negoziati diretti fra le parti, sono a richiesta di una delle parti deferite alla conciliazione internazionale obbligatoria secondo le norme stabilite nel presente capitolo.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art23 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari