Il Ministro della marina mercantile e' l'autorita' nazionale competente si sensi della convenzione e del regolamento CEE. Il Ministro della marina mercantile, su richiesta della compagnia di navigazione marittima interessata, dichiara con proprio decreto, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, se sussistono i requisiti di nazionalita' di cui all'articolo La compagnia richiedente deve fornire la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di nazionalita'. Il Ministero della marina mercantile puo' avvalersi della collaborazione di altri Ministeri e di enti pubblici.

Testo vigente dal 17 luglio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-07-10;210~art4 · fonte del testo

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