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Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare. ((Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, vengono indicati nel baldo, nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili, con il relativo importo, la cui esecuzione puo' essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte all'albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti elette)). La pubblica amministrazione deve indicare, altresi', l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilita' di imprese che intendano presentarsi singolarmente o riunite in associazioni ai sensi del primo comma del presente articolo. Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al primo oppure al secondo comma del presente articolo, possono associare altre imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, anche se per categorie o importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilita' solidale nei confronti del soggetto appaltante. Tuttavia, per le imprese assuntrici delle opere indicate nel secondo comma, la responsabilita' e' limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita' solidale dell'impresa capogruppo.

Testo in vigore dal 7 aprile 1990 al 1 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 aprile 1990

Confronto con la versione in vigore dal 3 novembre 1984 al 7 aprile 1990. 2 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, vengono indicati nel tolto: bando aggiunto: baldo, nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili, con il relativo importo, la cui esecuzione puo' essere assunta aggiunto: in proprio da imprese mandantiaggiunto: , individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte all'albo nazionale aggiunto: dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti tolto: stesse aggiunto: elette. La pubblica amministrazione deve indicare, altresi', l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilita' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;584~art21 · fonte del testo

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