Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 novembre 1984 al 7 aprile 1990. Leggi il testo vigente →

((Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare. Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili, con il relativo importo, la cui esecuzione puo' essere assunta da imprese mandanti che siano iscritte all'albo nazionale costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse. La pubblica amministrazione deve indicare, altresi', l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilita' di imprese che intendano presentarsi singolarmente o riunite in associazioni ai sensi del primo comma del presente articolo. Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al primo oppure al secondo comma del presente articolo, possono associare altre imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, anche se per categorie o importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilita' solidale nei confronti del soggetto appaltante. Tuttavia, per le imprese assuntrici delle opere indicate nel secondo comma, la responsabilita' e' limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita' solidale dell'impresa capogruppo)).

Testo in vigore dal 3 novembre 1984 al 7 aprile 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 novembre 1984

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1978 al 3 novembre 1984. 16 parole tolte, 114 parole aggiunte.

Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente leggeaggiunto: , per gli appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere … quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, tolto: e' consentito indicare nel bando o avviso di gara ovvero aggiunto: vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara o, quando si tolto: ricorra aggiunto: ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale tolto: di appalto, parti dell'opera scorporabili, aggiunto: con il relativo importo, la cui esecuzione puo' essere assunta da imprese mandanti che siano iscritte tolto: nell'albo nazionale dei aggiunto: all'albo nazionale costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesseaggiunto: . La pubblica amministrazione deve indicare, altresi', l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilita' di imprese che intendano presentarsi singolarmente o riunite in associazioni ai sensi del primo comma del presente articolo. Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al primo oppure al secondo comma del presente articolo, possono associare altre imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, anche se per categorie o importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilita' solidale nei confronti del soggetto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;584~art21 · fonte del testo

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