Norme

Art. 1

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 novembre 1991 al 25 marzo 2012. Leggi il testo vigente →

((L'autorizzazione ad aprire una farmacia e' rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorita' sanitaria competente per territorio. Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni. La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, e' computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi. Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorita' sanitaria competente per territorio. Tale lo- cale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie. La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unita' sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia. Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sara' ubicato l'esercizio farmaceutico)). Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie.

Testo in vigore dal 17 novembre 1991 al 25 marzo 2012

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 novembre 1991

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1968 al 17 novembre 1991. 40 parole tolte, 147 parole aggiunte.

L'autorizzazione ad aprire tolto: ed esercitare una farmacia e' rilasciata con provvedimento definitivo tolto: del medico provinciale e con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge aggiunto: dell'autorita' sanitaria competente per territorio. Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che tolto: non vi sia piu' di aggiunto: vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a tolto: 25.000 aggiunto: 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni. tolto: Non si terra' conto del resto, se non superiore al aggiunto: La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, e' computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento tolto: nei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti aggiunto: dei parametri stessi. Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorita' sanitaria competente per territorio. Tale lo- cale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie. La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unita' sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia. Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sara' ubicato l'esercizio farmaceutico. Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475~art1 · fonte del testo

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